End of waste Inerti da costruzione e demolizione

Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 246 del 20-10-2022 il DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I suddetti rifiuti cessano di essere qualificati come tali e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato:

  • è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1,
  • è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello allegato, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto ed è inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Inoltre, il produttore di aggregato recuperato deve conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale:

  • copia della dichiarazione, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta, per cinque anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.


Disciplina transitoria: Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:

  • un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.
  • Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.
Privacy Policy Cookie Policy