Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2019/130 e della Direttiva UE 2019/983, con recepimento all’interno dell’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08, sono state aggiunte e classificate a potenziale rischio cancerogeno le attività lavorative comportanti i seguenti rischi:
- esposizione per inalazione di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio (il valore limite di esposizione professionale, misurato come carbonio elementare, è fissato a 0,05 mg/m3)
- penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione
Le attività maggiormente interessate dal rischio di esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono:
- Officine metalmeccaniche
- Officine per revisioni mezzi
- Elettrauti
- Stabilimenti in cui sono utilizzati carrelli elevatori diesel
- Ditte di autotrasporti con piazzali per parcheggio mezzi pesanti
Le attività maggiormente interessate dal rischio di penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione sono quelle in cui i lavoratori effettuano direttamente attività di sostituzione olio motore esausto:
- Ditte di autotrasporti
- Officine metalmeccaniche
- Auto demolitori
- Aziende agricole
Le direttive UE entreranno in vigore il 21 febbraio 2023.
Gli adempimenti necessari conseguenti a questo cambiamento legislativo sono i seguenti:
- Indagini ambientali per ricerca carbonio elementare per esposizione a gas di scarico motori diesel
- Redazione Documento di Valutazione Rischio Cancerogeno con indicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali atte a ridurre il rischio, nonché degli eventuali DPI necessari
- Invio a INAIL registro lavoratori esposti e/o potenzialmente esposti
- Formazione specifica per lavoratori esposti e/o potenzialmente esposti
- Sorveglianza sanitaria specifica per lavoratori esposti e/o potenzialmente esposti